Misure di prevenzione

La materia delle misure di prevenzione rappresenta un settore specifico con una disciplina normativa che si discosta da quella propriamente penale. Lo Studio ha maturato ampia esperienza in essa sia per quel che attiene alle misure personali che per quelle patrimoniali. Con l’ausilio di ogni altra professionalità necessaria (consulenti tecnici), lo Studio fornisce attività di assistenza giudiziale nei procedimenti finalizzati all’applicazione di misure di prevenzione.

Cass. Sez. Un. 4 gennaio 2018 n. 111 (ric. Gattuso)

Per applicare la misura di prevenzione personale agli indiziati mafiosi, è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del soggetto, non potendosi desumere per presunzioni.

Al fine di accertare l’attuale pericolosità, in caso di mancata consumazione di reati, occorre una motivazione rafforzata, che accerti la persistenza delle condizioni di fatto constatate in precedenza alla data di applicazione della misura.

Si deve ricordare che, per univoca interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, nell’ampio concetto di appartenenza, richiamato dall’art. 4 D.Lgs in esame, si ritengono rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (...) mentre risulta estranea a tale concetto la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine. (...) Una tale chiave interpretativa risulta avvalorata dalle modifiche normative intervenute nel corso della pendenza del giudizio contenute nella l. 17 ottobre 2017 n. 161 (...) Dall’innovazione non può che desumersi conferma dell’impossibilità di qualificare come appartenenza la condotta che, nella consapevolezza dell’illecito, si muova in una indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile ad un’azione, ancorchè isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi

Il concetto di appartenenza si sostanzia in un’attività di collaborazione, anche non continuativa. “La collaborazione occasionalmente prestata, pur nel previo riconoscimento della funzione della stessa ai fini del raggiungimento degli scopi propri del gruppo, per la mancanza di stabilità connessa alla natura di tale cooperazione, non può legittimare l’applicazione di presunzioni semplici (...) In tal caso, l’accertamento di attualità dovrà logicamente essere ancorato a valutazioni specifiche sulla ripetitività dell’apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune”.

Non può essere applicata la misura di prevenzione in forza di un generico riferimento alla “contiguità” all’organizzazione mafiosa.

Cass. I penale, sentenza 24212/2022

In caso di sequestro cui non consegua la confisca di prevenzione, il proposto non ha il diritto alla restituzione delle indennità pagate per continuare ad abitare l'immobile sequestrato.